Per chi, come me, si occupa di consulenza ambientale e di Web 2.0, parlare di diritto dell’ambiente risulta un’esperienza per certi versi entusiasmante, ma allo stesso tempo estremamente faticosa.
Occorre, infatti, trovare il giusto equilibrio fra il linguaggio aulico degli articoli di dottrina e dei pareri legali ambientali e quello divulgativo, indispensabile – a mio avviso – per interessare il grande pubblico e renderlo, di conseguenza, partecipe di un processo che necessita di condivisione, dialogo, partecipazione.
In numerose occasioni, sul mio EcoBlogico di InFormazione, comunicazione e diritto ambientale ho sottolineato l’incapacità del nostro legislatore di adottare una normativa in campo ambientale coerente, integrata, lungimirante, puntuale. In grado, insomma, di garantire al contempo certezza del diritto, tutela dell’ambiente e competitività delle imprese operanti nel settore.
Oggi, dopo che nei precedenti post vi ho illustrato le linee generali della normativa sulle fonti di produzione di energia rinnovabili e la distribuzione di competenze fra i diversi livelli di amministrazione (Stato, Regioni, Province e Comuni), intendo fare un “tour panoramico” sulla bozza di linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 che, come abbiamo visto, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Lo scopo è tracciare un quadro generale, al fine di individuare la direzione che – al momento – sembra essere stata presa dal legislatore nazionale in materia.
In attesa della definitiva approvazione delle linee guida – che, spiace dirlo, data la loro importanza, non sono fra le priorità dei governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, più portati a diatribe sterili che a concrete decisioni – in ogni regione vigono regole parzialmente diverse fra loro.
Una situazione che ha dato vita a disomogeneità sul territorio italiano, in relazione alla minuziosità – o meno – della normativa “di dettaglio” (mi riferisco, ad esempio, alla diversa “modulazione” e soglie di potenza massima, affinché un determinato impianto possa rientrare in una precisa categoria; ad alcune caratteristiche tecniche degli impianti stessi; ad alcune discipline particolari, come quella dettata in materia di anemometri; etc…), la quale, oltre ad aver sollevato dubbi di legittimità costituzionale di alcune leggi regionali, ha creato disparità di trattamento, e molti dubbi fra operatori e interpreti del settore.
In sintesi: le linee guida dettano modalità procedimentali e criteri tecnici per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti e per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Le linee guida proseguono con l’elencazione analitica degli interventi soggetti ad autorizzazione unica (con l’indicazione dei contenuti minimi dell’istanza, l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico) e di quelli che – al contrario – sono esenti, che sono riassunti di seguito:
- Eolica 60 kW
- Solare fotovoltaica 20 kW
- Idraulica 100 kW
- Biomasse 200 kW
- Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW
Le linee guida intervengono anche per cercare di mettere ordine in questioni urbanistiche su cui la giurisprudenza spesso è costretta ad intervenire, sancendo principi non sempre congruenti fra loro: quando si può ricorrere alla D.I.A.? Quando, invece, occorre il permesso di costruire? Quale disciplina si applica agli impianti da realizzare in zona agricola?
Segue un elenco di criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con la precisazione che le regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità e i criteri di cui agli allegati.
Le regioni, inoltre, devono conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con atti di programmazione congruenti alla quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata: di conseguenza, le aree non idonee sono individuate nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing.







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